(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi
finanziari  a  sostegno  delle aziende agricole, a norma dell'Art. 1,
comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
    Considerato che l'Art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo
dispone  la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale  e/o la
concessione  di prestiti ad ammortamento quinquennale, in armonia con
gli  orientamenti  comunitari, a favore delle aziende agricole, delle
cooperative  di  raccolta,  trasformazione  e commercializzazione dei
prodotti  agricoli,  e  delle  organizzazione dei produttori agricoli
riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate, al fine di favorire la
ripresa  delle  attivita'  produttive  per  i  danni  alle produzioni
aziendali  avvenuti  a  seguito  di  eventi  meteorici  di  carattere
eccezionale;
    Vista la decisione della Commissione europea SG(2005) D/202558 di
data  9 giugno  2005  che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le misure
previste  all'Art.  5  del  citato  decreto  legislativo n. 102/2004,
possono  essere considerate compatibili con il mercato comune a norma
dell'Art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;
    Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, ed in particolare
l'Art.  13  che introduce elementi di semplificazione, economicita' e
razionalizzazione  nei controlli per la concessione delle sovvenzioni
per  i  danni  alle  produzioni  previste  dall'Art.  5, comma 2, del
decreto legislativo n. 102/2004;
    Visto  l'Art. 14, commi 1 e 2, della sopraccitata legge regionale
n.  17/2006  che  autorizza  la  Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna ad avvalersi dei Centri autorizzati di
assistenza  agricola  -  CAA,  dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale   -   ERSA   e   dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  -  ARPA, nei procedimenti amministrativi relativi alla
stima provvisoria dei danni causati da calamita' naturali o da eventi
eccezionali,    alla   delimitazione   del   territorio   colpito   e
all'accertamento  definitivo  dei  danni  conseguenti  e  che, per le
attivita'  dei predetti soggetti, prevede che trovino applicazione le
disposizioni del regolamento di cui all'Art. 13 della legge regionale
n. 17/2006;
    Considerato  che, per l'evento siccitoso verificatosi nel 2006, i
rilievi  effettuati dall'ERSA e dall'ARPA hanno consentito di stimare
le percentuali di danno a livello di singolo comune;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 4145 di data
29 dicembre   2003,  concernente  l'adozione  dei  parametri  per  la
determinazione  dei  prestiti ad ammortamento quinquennale da erogare
ai  sensi  dell'Art.  5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 2568 di data
27 ottobre    2006,   concernente   la   proposta   di   declaratoria
dell'esistenza   di   eccezionale  calamita'  naturale  per  l'evento
«siccita» verificatosi nella Regione dal 7 giugno al 3 agosto 2006;
    Vista  la  legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 «Istituzione del
Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura»;
    Visto  il  comma 3,  del citato Art. 14, della legge regionale n.
17/2006  che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a concedere un
contributo   straordinario   fino  a  5000,00  euro  a  valere  sulla
disponibilita' della citata legge regionale n. 22/2002 a favore delle
aziende  agricole che a seguito di verifiche, anche a campione, hanno
subito  danni  alla  produzione lorda vendibile, con esclusione delle
produzioni  zootecniche,  in  misura non inferiore al 40 per cento, a
seguito degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 2288 di data
29 settembre 2006, concernente l'adozione dei valori delle produzioni
e   dei  prezzi  ai  fini  della  determinazione  della  ordinarieta'
produttiva per le produzioni vegetali per l'annualita' 2006;
    Considerato  che  i  dati  indicati  nella predetta deliberazione
della  giunta  regionale  n. 2288/2006 devono ritenersi valori medi e
che nelle istanze da presentare i beneficiari delle sovvenzioni hanno
la  facolta' di potersi discostare dagli stessi, esibendo motivazioni
documentabili;
    Preso atto che i valori citati sono stati utilizzati per la stima
provvisoria  dei  danni  causati  dagli eventi siccitosi avvenuti nel
corso del 2006;
    Visto   il  decreto  del  direttore  centrale  risorse  agricole,
naturali, forestali e montagna 16 novembre 2006, n. 8689, concernente
l'approvazione   del   manuale  operativo  di  gestione  del  Sistema
informativo  dell'agricoltura  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
(S.I.AGRI.FVG);
    Ritenuto    opportuno,    per    esigenze   di   economicita'   e
razionalizzazione, disciplinare con un unico regolamento le procedure
di  controllo per la concessione delle sovvenzioni previste dall'Art.
5,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 102/2004 e i criteri e le
modalita'   per   la  concessione  del  contributo  straordinario  in
esecuzione   rispettivamente  degli  articoli 13  e  14  della  legge
regionale n. 17/2006;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n.
0277/Pres.,   e   successive   modifiche,   recante  «Regolamento  di
organizzazione    dell'Amministrazione   regionale   e   degli   Enti
regionali»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 849 di data
13 aprile 2007;
                              Decreta:
      1.  E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  procedure  di
controllo,  criteri  e  modalita' per la concessione di sovvenzioni e
del  contributo  straordinario  alle  aziende agricole danneggiate da
avversita'   atmosferiche   in   esecuzione   rispettivamente   degli
articoli 13  e  14  della  legge  regionale  25 agosto  2006,  n.  17
(Interventi  in  materia  di  risorse agricole, naturali, forestali e
montagna  e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione territoriale,
caccia  e  pesca)» nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY